Homepage / Amministrazione trasparente / Organizzazione / Sanzioni per la mancata comunicazioni dei dati
Il D.Lgs. 33/2013 ha previsto specifici obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. In particolar modo, per quel che interessa in questa sede, importante è quanto previsto all’art. 14, in riferimento alla pubblicazione di particolari dati e/o documenti per i titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello locale e all’art. 22 là dove si prevedono specifici obblighi in capo alle amministrazioni per quanto riguarda gli enti pubblici vigilati e finanziati dall’Amministrazione medesima ovvero per i quali l’Amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori, gli enti di diritto privato in controllo dell’Amministrazione, le società partecipate anche in misura minoritaria.
L’art. 47 del D.Lgs. 33/2013, al fine di porre le Amministrazioni nella condizione di pubblicare alcuni dei dati indicati, prevede uno specifico regime sanzionatorio per la violazione degli obblighi di comunicazione e pubblicazione di cui agli artt. 14, 22, comma 2, e 47, comma 2, ultimo periodo del medesimo D.Lgs. Il terzo comma dell’art. 47 prevede nello specifico che: “Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall’autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689”.
Considerato che ogni Amministrazione deve provvedere, in regime di autonomia, a disciplinare con proprio regolamento il procedimento sanzionatorio, il Consorzio ha adottato il seguente regolamento deliberato in data 23.11.2108 qui allegato.